Permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio (iscritti al 20 febbraio 2015)

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
- visto l’art. 16 della Legge 31 dicembre 2012;
- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 in tema di riordino della disciplina della difesa d’ufficio ed in particolare l’art.  2 (norma transitoria) che recita  “gli iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio predisposti dai Consigli dell’Ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco nazionale previsto dall’articolo  29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l’iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall’art. 29, comma 1–quater, delle disposizioni medesime.
- visto il regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015 ed in particolare l’art.  6 comma 1 (domanda per la permanenza nell’elenco nazionale)  che dispone “l’avvocato iscritto nell’elenco nazionale presenta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell’inserimento nell’elenco nazionale, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza di cui alla lettera b dell’art. 5 del presente regolamento.” 
- rilevata la apparente contraddittorietà  tra le due disposizioni quanto alla data entro cui gli avvocati iscritti ex lege al 20 febbraio 2015 debbono rendere le dichiarazioni di cui all’art. 29 bis comma 1-quater disp. att. c.p.p.
- esaminato sul punto il parere del CNF 20 novembre 2015 che afferma, qui di seguito riportato,
“La Commissione rileva che sono pervenuti da più Ordini quesiti volti a conoscere quale sia il termine entro il quale gli avvocati che sono stati automaticamente iscritti nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio a far data dal 20 febbraio 2015 (data di entrata in vigore del d. lgs n. 6/2015 ) dovranno presentare la necessaria documentazione finalizzata al mantenimento della iscrizione in detto elenco cosi come previsto dall'articolo 29 comma 1-quater delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
All’esito della discussione la Commissione, viste le richieste pervenute ed esaminati i riferimenti normativi conferenti nonché valutate le ragioni strettamente organizzative-gestionali, ritiene, in sede di prima applicazione della normativa e comunque in via del tutto straordinaria, di poter stabilire che sia gli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015 che gli avvocati inseriti successivamente in detto elenco ai sensi degli artt. 29, comma 1-ter e 6 del Regolamento interno CNF, dovranno presentare la documentazione  volta a comprovare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre 2016.”
                                     INVITA
tutti i colleghi avvocati iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio  ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n.6/2015 a far pervenire comunque, in via prudenziale,  ed entro il 20 febbraio 2016 autocertificazione della permanenza dei requisiti secondo il  modulo già  predisposto,  o in forma cartacea  presso gli uffici dell’Ordine.