Chiarimenti a domande poste da candidati - Bando Cassa Forense n.12/2017 - Progetto formativo GDPR. Risposta del Comitato di pilotaggio

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Domanda: 
“…faccio riferimento al bando di selezione per 30 avvocati per la frequenza del corso in Data Protection Officer per richiedervi se alla domanda è necessario allegare gli attestati dei titoli posseduti oppure è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà comprovante il possesso dei titoli…”

 

Riposta del Comitato di pilotaggio:
“Secondo il dato testuale della legge speciale di gara (bando) risulta che il candidato debba inoltrare :
- curriculum formativo e professionale;
- ogni ulteriore titolo ritenuto utile ai fini della valutazione
- elenco degli allegatti all'istanza di partecipazione.

Inoltre, il bando prevede che:
"Potranno essere allegati i documenti atti a comprovare eventuali titoli utili ai fini della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardanti stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 45 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 46 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Il possesso dei requisiti di ammissione ed i titoli e servizi che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della ammissione e agli effetti della formulazione della graduatoria devono essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (che può essere contestuale alla domanda). [...]

Non saranno considerate valide ai fini della valutazione dei titoli dichiarazioni rese con modalità diverse da quelle sopra specificate o documenti che non siano  in copia dichiarata conforme all’originale secondo quanto sopra specificato.
I titoli, se presentati in fotocopia semplice (scannerizzazione) devono essere muniti della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, pena la mancata valutazione dei titoli.
Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale, secondo le anzidette modalità.
In mancanza di esatta o puntuale indicazione dei titoli posseduti, gli stessi saranno valutati solo se e nella misura in cui le indicazioni necessarie saranno sufficienti.".

Dunque, il candidato presenta dichiarazione sostitutiva dei requisiti e dei titoli e allega i i documenti atti a comprovare i titoli.

Qualora la produzione non fosse contestuale, l'Ordine, conformemente al disposto dell'art. 43 del DPR 445/2000 dovrebbe comunque verificare d'ufficio il tenore della dichiarazione sostitutiva, richiedendo anche all'interessato i titoli dichiarati.
Dunque, la produzione documentale a carico del partecipante dovrebbe comunque avvenire.
Il termine di partecipazione alla procedura di selezione, (doppio rispetto al termine generale del procedimento amministrativo) è stato scelto per consentire agevolmente ai partecipanti di produrre agevolmente i titoli oggetto di valutazione.”