ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO

AVVISI AGLI UTENTI:

  • È on line la nuova piattaforma ministeriale per la presentazione delle domande di attribuzione dei crediti di imposta riconosciuti per gli accordi di mediazione. Le parti interessate a vedersi attribuito un credito relativo ad accordi sottoscritti nel corso del 2023 devono presentare domanda entro il 31.03.2024 accedendo direttamente alla piattaforma. Si rimanda alle informazioni riportate infra.
  • Alle mediazioni depositate dal 15.11.2023 si applicano le nuove indennità di mediazione così come deliberate dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del D.M. n. 150/2023.
    Si invita a prendere visione delle relative tabelle.

Modalità di Deposito

Le istanze e le adesioni alla mediazione devono essere trasmesse all'indirizzo PEC: 

mediazione@pec.ordineavvocatitorino.it

utilizzando i moduli scaricabili dalla sezione "modulistica".
Al modulo di domanda o di adesione occorre allegare i seguenti

documenti obbligatori:

  1. carta di identità e codice fiscale della parte che sottoscrive il modulo;
  2. eventuale visura camerale (se diversa da persona fisica);
  3. ricevuta di versamento delle spese di avvio, delle spese di primo incontro e delle eventuali spese di convocazione delle parti;
  4. eventuale istanza/provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  5. eventuale provvedimento del Giudice che invita le parti alla mediazione.

 

Al momento del deposito dell'istanza di mediazione o della dichiarazione di adesioneciascuna parte (da intendersi come distinto centro di interessi) deve corrispondere:

  • le spese di avvio come indicate alla Tabella A;
  • le spese di mediazione di primo incontro come indicate alla Tabella B;
  • le spese di convocazione delle parti: €. 10,00 Iva inclusa per spese postali (raccomandata A/R) per ciascuna parte convocata; €. 15,00 Iva inclusa per spese postali (raccomandata A/R) per ciascuna parte convocata all'estero. 
    N.B.: la trasmissione della convocazione all'indirizzo PEC, correttamente indicato dalla parte istante, non comporta alcun costo ulteriore.

Calcola le indennità dovute per la tua mediazione

Modulistica

Domanda di Mediazione

Dichiarazione di Adesione 

Altri Moduli

Nota in tema di procura sostanziale specifica per la mediazione

Ai sensi dell’art. 10 del nostro Regolamento, le parti partecipano personalmente o tramite un rappresentante munito di procura sostanziale specifica per l’adesione e partecipazione al procedimento di mediazione e a piena conoscenza dei fatti. Non viene richiesto che tale procura sia autenticata da pubblico ufficiale; quest’ulteriore formalismo viene richiesto invece dall’art. 11, comma 2 del Regolamento per il caso in cui la parte non possa personalmente sottoscrivere l’accordo finale.
Il nostro Organismo ha ritenuto di non richiedere la procura notarile al fine della partecipazione alla mediazione alla luce del fatto che la giurisprudenza sul punto non è del tutto omogenea né ancora assestata; non si è voluto limitare la possibilità di partecipare alla mediazione a coloro che intendano aderire alla tesi – comunque ampiamente sposata in giurisprudenza – che non ritiene necessario che la procura sia autenticata dal notaio. Tuttavia, occorre essere consapevoli del fatto che vi è un orientamento giurisprudenziale che invece ritiene necessario che la ridetta procura sia sempre autenticata dal notaio. Per avere piena contezza dei diversi orientamenti, si segnalano la sentenza della Cassazione n. 8473/2019 e i successivi altri arresti, anche di merito.
La scelta dell’orientamento cui aderire e quindi dei formalismi da adottare – in funzione del caso specifico e dei possibili sviluppi futuri della controversia – compete, ovviamente, in via esclusiva alla parte e al suo difensore.
A prescindere dalla scelta operata in merito alle formalità da adottare, si suggerisce di redigere un documento del tutto diverso e autonomo rispetto alla diversa procura alle liti, al fine di evitare ogni possibile confusione. Infatti, l’unico punto su cui la giurisprudenza pare ormai consolidata è che la procura sostanziale per partecipare alla mediazione non possa considerarsi compresa nella procura alle liti e non possa essere autenticata dall’avvocato.

Indennità di Mediazione - Modalità di Pagamento

Le parti sono tenute a versare all'Organismo un importo a titolo di indennità, oltre alle spese sostenute per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi (quando la parte è priva di propria firma digitale) e per il rilascio delle copie dei documenti conservati dall'Organismo.

Tabelle delle indennità applicabili alle mediazioni depositate dal 15.11.2023

Calcola le indennità dovute per la tua mediazione

Al momento del deposito dell'istanza di mediazione o della dichiarazione di adesioneciascuna parte (da intendersi come distinto centro di interessi) deve corrispondere:

  • le spese di avvio come indicate alla Tabella A;
  • le spese di mediazione di primo incontro come indicate alla Tabella B;
  • le spese di convocazione delle parti: €. 10,00 Iva inclusa per spese postali (raccomandata A/R) per ciascuna parte convocata; €. 15,00 Iva inclusa per spese postali (raccomandata A/R) per ciascuna parte convocata all'estero. 
    N.B.: la trasmissione della convocazione all'indirizzo PEC, correttamente indicato dalla parte istante, non comporta alcun costo ulteriore.

ATTENZIONE: per effetto delle recenti modifiche normative (D.Lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia) applicabili alle mediazioni depositate dal 30.06.2023, il primo incontro di mediazione è già incontro effettivo, la partecipazione al quale comporta l'obbligo di corrispondere le spese di mediazione secondo le tabelle in vigore.
Per le mediazioni depositate dal 15.11.2023 è applicabile quanto previsto dal D.M. n. 150/2023.
Per le mediazioni depositate fino al 14.11.2023 è invece ancora applicabile quanto previsto dal D.M. n. 180/2010.

Tabelle delle indennità applicabili alle mediazioni depositate fino al 14.11.2023.


MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti devono effettuarsi sul conto corrente intestato all'Organismo di Mediazione del Foro di Torino alle coordinate bancarie di seguito riportate, indicando nella causalecognome e nome della parte per la quale si effettua il versamento; il numero di mediazione (se già comunicato).

IBAN: IT39R 03440 01000 000000600400
BIC: BDBDIT22
(BANCO DESIO)

N.B.: l'Organismo emette fattura nei confronti della parte, quale soggetto che fruisce del servizio fornito, e non dell'Avvocato che l'assiste o rappresenta

Sedi degli Incontri

Fondazione Croce

Palazzo Capris di Cigliè, Via Santa Maria 1, Torino.

Palazzo di Giustizia

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Palazzo di Giustizia, C.so Vittorio Emanuele II 130, Torino.
Ingresso 18, 1° piano.

N.B.: la sede effettiva del primo incontro di mediazione viene indicata nella prima comunicazione inviata alle parti dalla segreteria.

Mediazione Telematica - Incontri da Remoto

Per effetto delle recenti novità legislative (D.Lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia), e in particolare di norme applicabili a tutte le mediazioni depositate dal 28.02.2023, è possibile chiedere al Responsabile dell’Organismo di partecipare agli incontri di mediazione da remoto o in presenza.

Il verbale della mediazione svolta in modalità telematica, costituito da un unico documento informatico, deve redigersi in formato nativo digitale, che tutti i partecipanti all'incontro di mediazione (sia parti che Avvocati) devono sottoscrivere digitalmente.
Il tenore letterale delle nuove disposizioni non autorizza, allo stato, a fare alcuna eccezione, nemmeno per le ipotesi in cui l’incontro si svolga in modalità solo parzialmente telematica, ossia quando da remoto siano collegati soltanto alcuni dei partecipanti, mentre gli altri partecipano alla presenza del mediatore collegato alla piattaforma (modalità c.d. “mista”). Anche in questo caso, il verbale e l’eventuale accordo deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti (parti e loro difensori), anche da coloro che hanno partecipato alla presenza del mediatore collegato alla piattaforma.

Pertanto, il mediatore designato, prima di avviare l’incontro in modalità telematica, verifica che tutti i partecipanti (parti e loro difensori) siano dotati di un dispositivo di firma elettronica valido e funzionante.
Nelle ipotesi in cui l’incontro si svolga con modalità solo parzialmente telematica (modalità c.d. “mista”), il mediatore designato provvede alla verifica anche nei confronti delle parti e dei loro difensori che partecipano all’incontro in sua presenza.

Nel caso in cui non tutti i partecipanti siano provvisti di un dispositivo di firma elettronica, l’incontro può svolgersi soltanto in presenza.

N.B.: per coloro che siano in possesso di SPID o CIE in corso di validità si segnala la possibilità di richiedere all’Organismo di attivare una firma digitale c.d. “one shot” (firma elettronica temporanea).

Istruzioni per gli utenti della piattaforma EasyProcess

Incentivi Fiscali

Esenzione dall'imposta di registro fino a €. 100.000,00

L’accordo di mediazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro fino al valore di 100.000 euro, altrimenti la stessa è dovuta per la parte eccedente tale importo.

 

Crediti di imposta per la parte in mediazione

La parte (persona fisica o giuridica) ha diritto a vedersi attribuito un credito di imposta in caso svolga la procedura di mediazione nelle seguenti misure:

  • fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto a €. 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo); questo incentivo viene riconosciuto a tutte le mediazioni (obbligatorie, demandate e volontarie);
  • fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio avvocato in caso di accordo conciliativo (ridotto a €. 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali; questo incentivo viene riconosciuto soltanto alle mediazioni obbligatorie e demandate;
  • fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro; questo incentivo viene riconosciuto soltanto alle mediazioni demandate dal giudice.

Il credito d'imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure, cumulandosi, ma fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

Al fine di vedersi attribuito il credito d'imposta, la parte deve presentare una domanda contenente alcuni dati specifici (il numero d’ordine dell’Organismo, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento e la data dell’accordo, la dichiarazione di valore, l’indicazione della materia ai fini statistici).

La domanda si presenta esclusivamente tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento dei crediti di imposta, accedendo (qui) mediante identificativo SPID, CIEId almeno di livello due e CNS, e usando l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale ministeriale.

La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC cui ricevere le comunicazioni (che altrimenti vengono rese disponibili nell’area riservata).

In caso di richiesta di più crediti va presentata un’unica domanda annuale.

Effettuate le verifiche sull’istanza del contribuente, il Ministero riconosce l’importo spettante e, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda, comunica al richiedente l’importo del credito di imposta attribuitogli.

Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazionecon modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.

Mediatori

Avv. Alessandra Beccaria
Avv. Mariagrazia Bertini
Avv. Paola Bianco
Avv. Paolo Bolley
Avv. Alberto Matteo Borrione
Avv. Vincenzo Maria Carena
Avv. Daniele Cirio
Avv. Carmelo Cosentino
Avv. Giuseppina Cosentino
Avv. Federica Crescimone
Avv. Alberto Del Noce
Avv. Valeria De Marcus
Avv. Giorgia Erdelyi
Avv. Lydia Ferrero
Avv. Fabio Garbolino Boot
Avv. Raffaella Garimanno
Avv. Federica Gaza
Avv. Claudia Girotto Munno
Avv. Elena Giunta
Avv. Enrico Grande
Avv. Alessandro Lazzari
Avv. Giorgio Marchiando Pacchiola
Avv. Simona Marengo
Avv. Pierluigi Mostratisi
Avv. Anna Peretti
Avv. Francesca Pignatelli
Avv. Ilaria Antonella Piombo
Avv. Dario Pollo
Avv. Cristina Ravinale
Avv. Manuel Rolando
Avv. Patrizia Romagnolo
Avv. Veronica Scaletta
Avv. Angelica Scozia
Avv. Claudia Maria Sodero
Avv. Viviana Triolo

Organi

PRESIDENTE Avv. Simona Grabbi
RESPONSABILE Avv. Francesco Luigi Preve
CONSIGLIO DIRETTIVO Avv. Paola Baldassarre - Presidente Cons. Direttivo
Avv. Cristina Rey - Segretario Cons. Direttivo
Avv. Dafne Koumentakis - Consigliere
Avv. Filippo Vallosio - Consigliere
Avv. Giuseppe Vitrani - Consigliere

Contatti

Per ogni altra informazione la Segreteria può essere contattata telefonicamente dalle 9 alle 12 al numero 011.4472607e via posta elettronica all'indirizzo: mediazione@ordineavvocatitorino.it

Segreteria Amministrativa:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Palazzo di Giustizia, C.so Vittorio Emanuele II 130, Torino
Ingresso 18 - 1° piano
Tel.: 011.4472607
e-mail:
mediazione@ordineavvocatitorino.it
PEC: mediazione@pec.ordineavvocatitorino.it

Lo sportello osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

  • dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
  • venerdì e sabato chiuso

 

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