Nuove modalità della Pratica Forense

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Il Consiglio dell’Ordine, in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19,

  • richiamata la delibera del 16.03.2020 in seno alla quale si comunicava che “…con riferimento alla necessità dei praticanti avvocati di raccogliere le udienze per il completamento della pratica o del singolo semestre, delibera che il praticante che non sia in grado di assistere all’udienza per raccogliere la relativa firma, potrà sostituire l’incombente con il deposito, in aggiunta alle relazioni già previste, di una relazione dove affrontare tematiche processualistiche principalmente connesse all’attività in tribunale. Ogni relazione potrà sostituire al massimo tre udienze e dovrà essere sviluppata nell’ambito in cui il praticante svolge la sua pratica (civile, penale, amministrativa, tributaria). La presente modalità sostitutiva viene adottata sino alla data del 16 aprile 2020”,
  • visto il successivo Decreto Legge n. 22 del 08.04.2020, ove all’art. 6, terzo comma, è previsto che “… Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo  41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. …”

delibera che qualora il praticante non sia stato in grado di assistere al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il semestre di tirocinio professionale all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica è da considerarsi svolto positivamente. Tuttavia, rilevata l’importanza della partecipazione alle udienze, al fine agevolare -per quanto possibile- la più completa formazione, a parziale rettifica della delibera del 16.03.2020, invita i praticanti avvocati a sostituire l’incombente di cui all'articolo 8, quarto comma, del decreto del Ministro della giustizia n. 70/2016, con il deposito -in aggiunta alle relazioni già previste- di massimo tre relazioni dove affrontare tematiche processualistiche principalmente connesse all’attività effettivamente svolta nanti ai competenti Uffici Giudiziari (Tribunale, Corte d’Appello, Procura della Repubblica, T.A.R. e così via). Ogni relazione potrà sostituire al massimo sette udienze e dovrà essere preferibilmente sviluppata nell’ambito in cui il praticante svolge la sua pratica (civile, penale, amministrativa, tributaria).