DISPOSIZIONI ECCEZIONALI SULLA DURATA DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

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Il COA di Torino, alla luce del c.d. Decreto Scuola (D.L. 8 aprile 2020, n. 22 – G.U. 8 aprile 2020, n. 93), visti i quesiti sottoposti da molti iscritti, intende con la presente comunicazione fornire alcuni chiarimenti e delucidazioni in merito alla durata del tirocinio professionale.

Il suddetto Decreto Legge ha introdotto specifiche norme transitorie per sopperire al complesso svolgimento della pratica forense (i.e. tirocinio professionale) nel periodo emergenziale.

Oltre ad aver disciplinato un meccanismo di salvezza per la pratica svolta nel semestre interessato dall’emergenza sanitaria in atto (sul punto si veda la delibera di questo Ordine del 20.04.2020), ha altresì previsto che solo per coloro che si laureeranno entro il 15 giugno 2020 (ossia entro il termine prorogato di completamento dell’anno accademico 2018-2019) la durata del tirocinio professionale sarà ridotta a sedici mesi (invece dei diciotto previsti dalla legge professionale).

Alla luce di quanto sopra, solo i suddetti laureandi che concluderanno il loro percorso universitario entro il 15.06.2020, qualora presentino le domande di iscrizione all’Albo dei praticanti entro il 30.06.2020, avranno la possibilità di sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense già nel mese di dicembre 2021.

 

 

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