Fatturazione elettronica

Esonero dal c.d split payment

Il Consiglio segnala a tutti i colleghi che il 13 luglio 2018 è stato pubblicato il D.L 12/7/2018 n°87, che all’articolo 12 ha previsto il ripristino per i professionisti dell’esonero dal c.d split payment.
A far data dal 14 luglio 2018, pertanto, le fatture emesse alla Pubblica Amministrazione devono essere redatte senza contemplare lo scorporo dell’Iva, come da previgente disciplina ed impregiudicate, al contempo, le vicende che saranno eventualmente correlate alla procedura di conversione del citato decreto legge.

 

 

 

 

F.A.Q. Fattura

1) Chi è soggetto all’obbligo della fatturazione elettronica?
Qualunque professionista che debba emettere fattura verso un’amministrazione definita dal comma 209 della LEGGE n. 244, 24 dicembre 2007

2) Dove reperisco il “Codice Univoco Ufficio” delle Amministrazioni a cui devo fatturare?
Chiedendo direttamene all’Amministrazione oppure sul sito www.indicepa.gov.it

3) Che cos’è il “Codice Univoco invio”?
È un codice univoco che contraddistingue ogni fattura generata ed inviata, e come riporta il nome deve essere diverso per ogni fattura inviata al Sistema di Interscambio, il PdA ve ne propone uno, ma nulla vieta di crearsi una propria numerazione.

 

Indicazioni per i Fornitori dell'Ordine degli Avvocati

Codice Univoco Ufficio” per l’Ordine degli Avvocati di Torino, da indicare obbligatoriamente in ogni fattura, è: UFKRLQ .

Per ogni ulteriore informazione si riamanda ai siti di riferimento:

https://www.fatturapa.gov.it/it/index.html

Scheda Ente sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni

 

SPLIT PAYMENT

Oggetto: Nuova modalità di fatturazione da parte di fornitori (imprese e professionisti) a partire dal 1 luglio 2017 con il meccanismo dello split payment.

A seguito dell’emanazione del D.L. 50/2017 viene esteso a far tempo dal 1 luglio 2017 il meccanismo dello split payment a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali nonché il Consiglio degli Avvocati di Torino.
Le fatture emesse nei confronti del nostro Consiglio, indipendentemente se relative a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti dello stesso per attività istituzionale o di natura commerciale (Organismo di Mediazione) dovranno essere emesse con l’indicazionescissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter DPR 633/1972. Conseguentemente l’iva non sarà più pagata al fornitore ma versata direttamente all’erario da parte del Consiglio dell’Ordine.
Tale D.L ha altresì esteso l’obbligo di fatturare con l’indicazione “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter DPR 633/1972 anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi precedentemente esonerati.
Con la presente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino attesta che lo stesso è riconducibile ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 tra i soggetti rientranti nel meccanismo dello split payment.

 

 

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