Con la riforma professionale forense del 2012 il legislatore ha introdotto un requisito necessario per mantenere l’iscrizione all’albo: l’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 Legge 247/2012).
Le modalità operative per la verifica di tale requisito sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 47 del 25/02/2016 il quale impone ai professionisti di dover dimostrare il possesso del requisito e, allo stesso tempo, ordina ai singoli COA di effettuare i controlli.
Lettera agli iscritti 12/07/2023
Lettera agli iscritti del 20/09/2023 - PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE
Normativa di riferimento
Parere del CNF in merito all'applicabilità del D.M. 47/2016 agli avvocati sospesi volontariamente, disciplinarmente e agli avvocati iscritti negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti di enti pubblici e dei docenti e ricercatori a tempo pieno.
Pareri a cura del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa ha formulato il seguente quesito: “L’avvocato che ha chiesto ed ottenuto la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L. 247/2012 è assoggettato/assoggettabile alle norme prescrittive dei requisiti di continuità professionale di cui all’art. 2, c. II (lett. a, b, c, d, e, f) D.M Giustizia del 25/02/2016 n. 47, in vigore dal 22/04/2016, con particolare riferimento alla lettera c) (casi trattati in un anno) ed alla lettera f) (sussistenza polizza assicurativa) di tale articolo?”.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha formulato il seguente quesito: “se, ai fini del computo dei ‘cinque affari per ciascun anno’, come richiesti dall’art. 2 n. 2 lett. c) del d.m. n. 47 del 25 febbraio 2016, sia possibile includere l’attività, in particolare quella decisoria, svolta quale giudice onorario da un avvocato iscritto all’Albo, anche alla luce del disposto dell’art. 1 co. 5 del “Regolamento di attuazione dell’art. 21 co. 8 e 9 legge 247/2012” emesso dalla Cassa Forense, il quale riconosce agli avvocati che svolgono la funzione di giudice onorario il diritto/dovere di vedere calcolati i propri contributi previdenziali anche sulle indennità derivanti dall’incarico di magistrato onorario".
L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo
Accesso alla Piattaforma Riconosco
Indicazioni su come comunicare all’Ordine - tramite Piattaforma Riconosco - alcuni dei dati richiesti dal Decreto 47/2016.
Istruzioni su come firmare digitalmente in formato PADES - firma al pdf
Indicazioni su come attivare i pop-up sui Browser: