Cassa Forense: domande esonero contributi minimi - scadenza 30.09.2014

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Si ricorda il regolamento di attuazione dell’art. 21 della L. 247/12 che già vi è stato mandato in data 15 settembre ed in particolare la scadenza del 30 settembre corr. per richiedere l’esonero temporaneo dei contributi minimi ex art. 10 del suddetto regolamento che qui vi riporto:

"ART 10 Esoneri temporanei
1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012(*), è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.
La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purchè il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.
2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento."
*
comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012
a) alle donne avvocato in maternita' e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di  adozione,  nei  successivi  due  anni  dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresi',  agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere  affetti  o  di  essere stati  affetti  da  malattia  che  ne  ha  ridotto   grandemente   la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attivita' di  assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da  malattia qualora sia stato accertato che da essa  deriva  totale  mancanza  di autosufficienza.

L' istruzione operativa di Cassa Forense per poter fruire di detto esonero (come indicato sul sito: http://www.cassaforense.it/) è la seguente:

Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti) potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione "Accesso Riservato – Servizi On-Line – Istanze OnLine" .

Si ricorda che tale opportunità è concessa per una sola volta nell'arco dell'intero periodo di iscrizione, con l'unica eccezione dell'ipotesi della maternità o dell'adozione, per le quali si può arrivare fino a tre anni in caso di più eventi successivi. Si precisa, infine, che tale opportunità è concessa solo in presenza delle specifiche situazioni soggettive di cui al comma 7 dell'art. 21 della legge 247/2012 e che l'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.