Il TAR del Lazio, con la sentenza del 23/01/2015 n. 1351, ha annullato l’articolo 16, commi 2 e 9 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, che prevede il pagamento delle spese di avvio di € 40,00 oltre IVA, ravvisandone l’incompatibilità con l’articolo 17 comma 5-ter del Dlgs n. 28/2010 secondo cui “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.
Si informano gli iscritti che le spese di avvio coprivano i costi di segreteria e di gestione amministrativa delle procedure di mediazione, quali, ad esempio, i costi per il personale amministrativo, per le coperture assicurative, per il rilascio dei verbali, per la trasmissione di documentazione, per l’organizzazione ed il coordinamento di eventuali rinvii e di altre comunicazioni.
Pertanto, al fine di continuare ad erogare i servizi sopra indicati, l’ODM scrivente continuerà a chiedere un contributo forfettario per le “spese amministrative” pari ad € 48,80 (IVA compresa) per chi deposita una domanda di mediazione e per chi aderisce al primo incontro.
Solo in caso di prosecuzione della mediazione oltre il “primo incontro” o in caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione durante il “primo incontro”, sono dovute le indennità previste dal nostro Regolamento.