News dalla Cassa Forense

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Per venire incontro alle esigenze di una più conveniente rateizzazione del riscatto, il Comitato dei Delegati ha deliberato il nuovo Regolamento per il riscatto, approvato dai Ministeri e pubblicato in G.U. l'11.04.2015.

Gli avvocati che lo richiederanno potranno rateizzare l'importo residuo per il riscatto di annualità di iscrizione in 10 anni al massimo (anziché in 5 anni, come era in passato). 
Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comporteranno un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione, pari al numero degli anni riscattati.
Sarà possibile riscattare gli anni relativi al corso di laurea, al praticantato, con o senza abilitazione, e all'eventuale servizio militare prestato.
La misura degli interessi sarà del 2,75% annuo per l'intero periodo della rateazione (anziché del 4% come in precedenza).
Le nuove norme saranno applicabili, a richiesta dell'interessato, anche alle domande di riscatto già presentate, per le quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata

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I Ministeri hanno recentemente approvato la modifica dell'art. 17 nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni, deliberata dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense e che presto sarà in G.U.

Per consentire ai colleghi di costruire la propria posizione previdenziale in modo più sereno, è stata prevista la regolarizzazione della posizione contributiva con modalità rateali, nei casi di accertamento per adesione e di regolarizzazione spontanea (artt. 13 e 14 del Regolamento).

Non è ammessa la rateazione se la somma complessivamente dovuta è inferiore a euro 1.000,00 nonché nei casi previsti dall'art. 8, 3° e 4° comma (riduzione delle sanzioni per omesso versamento di contributi accertato dai controlli incrociati con il Fisco); in caso di accertamento per adesione e di regolarizzazione spontanea (artt. 13 e 14) l'iscritto con obbligo di pagamento ha la facoltà, entro il termine previsto, di chiedere la rateazione, con valore di riconoscimento del debito, fino a un massimo di tre anni, oltre gli ulteriori interessi nella misura del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore, fermo restando il contestuale versamento in acconto di almeno il 20% del dovuto, a pena di irricevibilità della richiesta di rateazione.
In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza, anche di una sola rata, decadrà il beneficio della rateazione accordata e dell'agevolazione della riduzione delle sanzioni.
Il professionista non potrà fruire di tali benefici, qualora abbia già in corso una rateazione di somme dovute a seguito di provvedimenti sanzionatori; in caso di somme debitorie accertate superiori a euro 10.000,00 la rateazione può essere concessa fino a un massimo di 5 anni;
le nuove norme saranno applicabili, a richiesta dell'interessato, anche in caso di accertamento già avviato da Cassa Forense alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non definito ai sensi dell'art. 13, qualora il debito non sia stato già iscritto al ruolo.

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Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 16 aprile, ha adottato una delibera prevista dall'art. 1 co. 5 del regolamento di attuazione dell'art. 21 L. 247/2012, per la contribuzione dovuta dagli iscritti in un albo professionale che svolgano anche funzioni di giudice di pace.
E' stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2014 (Modello 5/2015): a) ai fini della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito da lavoro autonomo venga sommato alle indennità percepite con l'esercizio della funzione onoraria, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo soggettivo con le modalità e nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti; b) ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto, sia da considerare unicamente il volume d'affari derivante dalla professione forense, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo integrativo con le modalità e nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti.

Maria Grazia Rodari (Delegato CF Distretto To)