La negoziazione assistita è uno strumento alternativo che il legislatore ha ritenuto di introdurre al fine di trovare una soluzione stragiudiziale a molte controversie.
In realtà per quanto attiene alla negoziazione assistita in materia di separazione, divorzi e modifiche delle condizioni separative e divorzili la degiurisdizionalizzazione non è completa perché gli avvocati sono tenuti a depositare l’accordo, con allegati una serie di documenti, al Procuratore della repubblica il quale se non ne ravvisa irregolarità, e se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli minori comunica la sua autorizzazione ed il suo nullaosta. A quel punto l’avvocato è tenuto a richiedere copia autentica dell’accordo autorizzato e a depositarlo entro brevissimo tempo avanti all’Ufficiale dello Stato civile. Viceversa nel caso in cui il Procuratore non ritenga di autorizzare l’accordo legge prevede un diverso iter processuale.
Ai fini parcellari la natura ibrida della negoziazione assistita in materia di separazione, divorzi e modifica delle condizioni separative e divorzili fa propendere, per l’applicazione dei parametri per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.
Il valore della causa verrà determinato in base agli artt 4 e 5 e 6 del decreto 10 marzo 2014.
Il valore della causa quindi generalmente sarà quello indeterminabile, a meno che con la negoziazione assistita le parti non prevedano anche la divisione del loro patrimonio o il trasferimento di immobili, nel qual caso, il valore sarà determinato in considerazione della quota del patrimonio o dell’immobile che verrà trasferito.
Le fasi riconosciute sono quella relative allo studio della controversia (che comprenderà lo studio, le consultazioni, e la ricerca documenti) quella introduttiva del giudizio (la redazione dell’accordo, il deposito in Procura con i documenti, l’esame dell’autorizzazione della Procura, la richiesta copie , il deposito avanti all’Ufficiale dello stato civile) e quella relativa alla transazione della controversia (che comprende tutte le trattative svolte ai fini della transazione) quest’ultima nella misura di ¼ rispetto a quanto liquidabile con la fase decisionale.
Nel caso in cui le parti oltre agli accordi contenuti nella negoziazione assistita ritengano di dover definire con una scrittura privata ulteriori situazioni patrimoniali tra loro pendenti , si potrà parcellare sia la negoziazione assistita con i parametri giudiziali sopra indicati mentre la ulteriore definizione dei rapporti patrimoniali con la scrittura privata potrà essere parcellata con riferimento ai parametri previsti per l’assistenza stragiudiziale.