COMMA 778, LEGGE DI STABILITÀ 2016: LA COMPENSAZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI A CASSA FORENSE
In riferimento alla previsione del comma 778 dell’art. 1 della l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) Cassa Forense ritiene doveroso precisare che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense. Ciò, si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari , anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778.
La precisazione ufficiale di questa Cassa si rende doverosa a seguito di alcune imprecisioni e/o diverse opinioni personali circolate in ordine alla effettiva portata della norma, tali da poter ingenerare confusione tra gli iscritti, con possibili errori od omissioni nei versamenti dovuti alla Cassa e conseguenti danni alla propria posizione previdenziale.
Tale precisazione, peraltro, non diminuisce certo il valore del risultato conseguito, a seguito di un incessante e determinato lavoro portato avanti da Cassa Forense e condiviso dalle altre istituzioni ed associazioni forensi. L'occasione e' utile per ribadire che il nostro impegno su tal fronte proseguirà affinché in futuro si possano studiare dei meccanismi per ampliare la possibilità di compensazione e, soprattutto, aumentare le disponibilità economiche destinate a tale importante strumento introdotto dall’ultima legge di stabilità.
F.to Il Presidente Avv. Nunzio Luciano