DOMANDE DI ESONERO EX ART.10 DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012
Si comunica che, a partire da lunedì 8 febbraio 2016, sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2016, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012.
Si precisa che l'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012.
Per la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.
Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2016 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari iva, prodotti nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art 21 L.247/2012) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2016, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione:"Accesso Riservato - Servizi On-Line-Istanze OnLine".
Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione.
L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.
La Direzione Generale
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INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2016
Per il corrente anno 2016 i contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, sono riscossi, come di consueto, tramite M.Av. bancario e/o postale in quattro rate, alle scadenze del:
• 29 febbraio 2016 (prima rata)
• 30 aprile 2016 (2 maggio) (seconda rata)
• 30 giugno 2016 (terza rata)
• 30 settembre 2016 (quarta rata)
I bollettini M.Av. da utilizzare alle scadenze previste, recanti l’esatto importo dovuto, calcolato sulla base dell’effettivo status previdenziale, dovranno essere generati e stampati direttamente, da ciascun iscritto, dal sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) mediante la sezione “Accessi Riservati - Posizione Personale“, utilizzando il codice meccanografico e il PIN personale.
La misura della contribuzione minima soggettiva ed integrativa, per l’anno 2016, determinata ai sensi degli art. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 L. 247/2012, è così costituita:
- contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1) € 2.815,00
- con riduzione del 50% * € 1.407,50
- con riduzione dell’ulteriore 50% * € 703,75
*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa.
- contributo minimo integrativo (art. 7, comma 1) € 710,00
- con riduzione del 50% (art. 7, comma 3) € 355,00
Si informa che dal corrente anno 2016 il contributo di maternità, verrà determinato entro il mese di aprile e, pertanto, richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2016, con scadenza 30/09/2016 (delibera C. di A. del 17 dicembre 2015).
Si precisa, pertanto, che la produzione e la stampa del bollettino relativo all’ultima rata della contribuzione minima 2016, scadenza 30 settembre, sarà resa disponibile dal prossimo mese di aprile, una volta determinato il contributo di maternità per l’anno 2016.
Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2016, mediante la produzione e la stampa del bollettino come sopra descritto, ovvero tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione o in unica soluzione (mese di settembre) o in quattro rate (mesi settembre/dicembre) se tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non avesse ancora attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione modulistica del portale web della Cassa.
Si rammenta che per coloro che vantano un eventuale credito residuo, nei confronti della Cassa, evidenziato in sede di autoliquidazione per l’anno 2014-mod.5/2015 (cfr. quadro B credito residuo), lo stesso sarà utilizzato d’ufficio a compensazione della contribuzione minima 2016 e pertanto gli importi dei bollettini autoprodotti, in questi casi, saranno già al netto del suddetto credito.
La nuova funzionalità di produzione e stampa dei bollettini di versamento sarà disponibile sul sito web della Cassa a partire da lunedì 8 febbraio 2016.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si invita a consultare il sito: www.cassaforense.it, ovvero a contattare il nostro Information Center previdenziale.
La Direzione Generale