Care Colleghe e Cari Colleghi,
con la presente si dà diffusione alla seguente comunicazione ricevuta dal presidente del Tribunale del Riesame, dott.ssa C. Domeneschi, relativa alla traduzione dei detenuti nelle udienze avanti tale Ufficio:
“Con riferimento alla traduzione di coloro che sono sottoposti a misura custodiale onde assicurarne la presenza alle udienze avanti al Tribunale del Riesame, segnalo che, a seguito dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte sulle norme che disciplinano la presenza del detenuto nelle udienze fissate ex art. 309 e 310 cpp (Cass. 49882/15, ric. Pernagallo), a far tempo dal 22 febbraio 2016 (avuto riguardo alla data di deposito dell’impugnazione) non verrà più disposta la traduzione del detenuto, anche se si tratta di soggetto detenuto nel distretto, salvo che vi sia espressa richiesta in tal senso formulata dall’imputato o dal difensore.
In particolare:
- in caso di udienza ex art. 309 cpp, il detenuto che intende presenziare all’udienza deve farne espressa richiesta con la richiesta di riesame, personalmente o tramite il difensore, a norma dell’art. 309 comma 6 cpp (e ciò sia che si tratti di detenuto nel distretto sia che si tratti di detenuto fuori distretto);
- in caso di udienza ex art. 310 cpp, l’imputato detenuto nel distretto che intenda presenziare all’udienza deve farne espressa richiesta tempestivamente (anche tramite il difensore), mentre il detenuto fuori distretto può chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza a norma dell’art. 127 cpp”.
Pur prendendo atto della legittimità della decisione, trattandosi però di decisione che attiene al diritto dell’imputato di partecipare alle udienze nelle quali si decide in ordine alla sua libertà, i Consiglieri penalisti, insieme alla Camera Penale, procederanno ad ulteriori riflessioni in ordine agli aspetti giuridici posti a fondamento della medesima al fine di sollecitare ed ottenere un diverso orientamento maggiormente rispettoso di tale diritto.