Come disposto dall’art. 1 c. 778 della L. 208/2015, a decorrere dal 2016, gli avvocati che vantano crediti ai sensi degli artt. 82 e segg. del D.P.R. 115/2002 sono ammessi alla compensazione dei predetti crediti con quanto da essi dovuto “per ogni imposta, tassa, compresa l’IVA, contributi previdenziali per i dipendenti”.
Il decreto del Ministero dell’Economia del 15.07.2016, in attuazione della disposizione di cui sopra, ha regolamentato la procedura per la compensazione.
In base a tali disposizioni :
- i crediti devono essere stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento divenuto definitivo (ossia non deve essere stata proposta opposizione e devono essere decorsi i termini per proporla);
- i crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente;
- in relazione a tali crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica (ovvero, per il periodo precedente l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione telematica, la fattura cartacea registrata);
- l’opzione potrà essere esercitata esclusivamente per l’intero importo della fattura;
- l’opzione potrà essere esercitata esclusivamente dal 17 al 30 ottobre per l’anno 2016 e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni successivi;
- la spesa complessiva nazionale è stata autorizzata unicamente per 10 milioni di euro annui.
Per attivare la procedura è necessario che il professionista si sia preventivamente accreditato alla piattaforma elettronica di certificazione (alle modalità di cui infra).
La piattaforma elettronica selezionerà le fatture per le quali è stata esercitata l’opzione (e resa la prevista dichiarazione – per la quale ad oggi non si hanno direttive) fino alla concorrenza delle risorse annualmente stanziate, con priorità per le fatture emesse in data più remota.
La piattaforma rilascerà la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione.
Per le fatture non ammesse l’opzione si intenderà automaticamente revocata.
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Di seguito si riportano le indicazioni fornite dall’ufficio competente, Ragioneria dello Stato, per l’accreditamento alla piattaforma elettronica di certificazione a cui si è fatto riferimento è che, come detto costituisce uno dei presupposti per l'esercizio dell'opzione della compensazione:
“ Ai fini dell’accreditamento sulla PCC da parte di Liberi Professionisti si riporta quanto estrapolato dalla Guida pubblicata sulla Piattaforma sulla certificazione dei crediti (a pag. 17) e che prevede che i “creditori, devono recarsi presso la P.A. debitrice (o la Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di appartenenza) per effettuare un riconoscimento de visu e successivamente, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento alla piattaforma”.
Nel caso in cui i creditori desiderino effettuare l’iscrizione presso questa Ragioneria si comunicano gli orari e gli sportelli cui rivolgersi:
Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino
C.so Bolzano,44 – 5° Piano – Servizio 1° Affari Generali
Orario apertura sportelli: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11
Orario sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Si invitano gli interessati, prima di procedere con l’accesso diretto allo sportello, di far pervenire una mail (agli indirizzi rgs.rps.to@tesoro.it oppure rts-to.rgs@pec.mef.gov.it) , contenente i seguenti dati:
Nome, Cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e indirizzo PEC.
Allo sportello occorre presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e non scaduto e di una fotocopia che verrà trattenuta.”