Con la riforma professionale forense del 2012 il legislatore ha introdotto un requisito necessario per mantenere l’iscrizione all’albo: l’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 Legge 247/2012).
Le modalità operative per la verifica di tale requisito sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 47 del 25/02/2016 il quale impone ai professionisti di autocertificare il possesso di tutte le circostanze che comprovano l’esercizio professionale effettivo continuativo abituale e prevalente; il medesimo decreto impone ai singoli COA di effettuare i controlli.
Per approfondimenti sul tema si rimanda alla sezione del nostro sito dedicata alla tematica: https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/decreto-47.