NUOVE MODALITA’ PREVISTE PER LA PRESENZA DEI PRATICANTI IN UDIENZA

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Nelle ultime settimane, alla luce della “ripresa” dell’attività giudiziaria, molti praticanti iscritti presso il COA di Torino hanno fatto pervenire alcuni quesiti in ordine a quanto segue.

In esito alla delibera del COA di Torino del 16/03/2020, è stato previsto - tra l’altro, che :“…qualora il praticante non sia stato in grado di assistere al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il semestre di tirocinio professionale all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica è da considerarsi svolto positivamente. Tuttavia, rilevata l’importanza della partecipazione alle udienze, al fine agevolare - per quanto possibile - la più completa formazione, a parziale rettifica della delibera del 16.03.2020, invita i praticanti avvocati a sostituire l’incombente di cui all'articolo 8, quarto comma, del decreto del Ministro della giustizia n. 70/2016, con il deposito - in aggiunta alle relazioni già previste - di massimo tre relazioni dove affrontare tematiche processualistiche principalmente connesse all’attività effettivamente svolta nanti ai competenti Uffici Giudiziari (Tribunale, Corte d’Appello, Procura della Repubblica, T.A.R. e così via). Ogni relazione potrà sostituire al massimo sette udienze e dovrà essere preferibilmente sviluppata nell’ambito in cui il praticante svolge la sua pratica (civile, penale, amministrativa, tributaria).”.

Rilevato che, allo stato, sono state introdotte forme di partecipazione alle udienze ordinarie diverse rispetto a quelle attuate sino al 08.03.2020, tra cui -ad esempio- le c.d. “udienze figurate” (con scambio di note scritte antecedenti e/o successive) e “udienze da remoto” (con connessione alla stanza del giudice tramite applicativi ad hoc), i nomati iscritti hanno chiesto se e quale valenza possa avere la loro partecipazione ai fini dell’adempimento dell’obbligo ex art. 8, c. 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

La Commissione Pratica del COA di Torino, sul punto, in occasione della riunione del 29.05.2020, ha avviato ampia discussione prendendo in considerazione quanto segue.

V’è da premettere che -allo stato- non è dato sapere se e per quanto tempo la modalità di svolgimento di alcune udienze verrà attuata nella forma “virtuale” (“figurata” e/o “da remoto”); in ogni caso è un dato oggettivo la drastica riduzione delle occasioni in cui i praticanti possano fisicamente partecipare alle udienze, con ogni evidente conseguenza anche ai fini della completezza della loro formazione. Anche per questo motivo il COA di Torino, con la delibera succitata, ha deciso di introdurre delle relazioni integrative in cui il praticante deve affrontare “tematiche processualistiche”.

Ciò posto, a sommesso avviso della Commissione Pratica, stante quanto sopra, l’esigenza formativa già rappresentata potrebbe essere ancor più efficacemente perseguita qualora venisse data ai praticanti -compatibilmente con le disposizioni in materia di lavoro agile/smart working- la possibilità di considerare adempiuto l’obbligo ex art. 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, mediante la partecipazione alle udienze succitate.

Per le prime, la “partecipazione” del praticante potrebbe essere attestata dal dominus mediante l’inserimento in calce alle note scritte di una frase avente -ad esempio- il seguente tenore: “Il sottoscritto Avv. ________, sotto la propria responsabilità, dichiara che il/la dott./dott.ssa _____________ ha partecipato attivamente alla predisposizione delle presenti note”.

Per le seconde, sarà sufficiente chiedere al Giudice di dare atto a verbale d’udienza della partecipazione del praticante, come -peraltro- previsto dal noto Protocollo stilato per le succitate udienze e indicato nella Proposta di protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto – art. 83 lett. f) D.L. 18/2020 del CNF (laddove al punto n. 2, secondo capoverso, si legge che “Nel verbale di udienza il giudice: 1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori). …”).

Quanto sopra, di poi (e sempreché non si tratti di udienze di mero rinvio), andrebbe riportato nel Libretto della pratica, avendo cura di precisarne anche la tipologia (fisica/figurata/da remoto etc.), nonché gli ulteriori adempimenti prescritti.

Va da sé che - come già in passato e fermi eventuali futuri interventi normativi sul punto - qualora non venissero annotate almeno venti udienze per ogni semestre, quelle mancanti potrebbero sempre essere sostituite con la predisposizione di relazioni ad hoc in cui il praticante dovrà affrontare tematiche processualistiche (come già previsto nella succitata delibera).