Si avvisano i beneficiari del “reddito di ultima istanza” riferito ai mesi di marzo, aprile e/o maggio 2020, che l’indennità percepita nell’anno 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è soggetta ad obbligo certificativo pur non concorrendo alla formazione del reddito imponibile fiscale.
Cassa Forense ha reso disponibile nell’accesso riservato alla propria posizione personale – dati personali – corrispondenza, la Certificazione Unica 2021 relativa al reddito di ultima istanza percepito nell’anno 2020.