Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in relazione a quanto letto in un avviso di fissazione di udienza camerale da parte di un Giudice del Tribunale di Roma nella parte in cui il Giudice ha invitato l’indagato a diffidare il proprio difensore d’ufficio “a non presentarsi all’udienza e in generale a non svolgere alcuna attività difensiva” aderisce ai comunicati già diramati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dall’Organismo Congressuale Forense.
La difesa, d’ufficio o di fiducia essa sia posto che non vi è alcuna differenza tra l’una e l’altra, lungi dall’essere un costo, è principio scolpito nell’art. 24 della Costituzione non a caso ma al fine di garantire ai cittadini un processo giusto, che l’art. 111 Cost. specifica svolgersi nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un Giudice imparziale che non può pensare di invitare a rinunciare al ruolo di una delle parti – risolvendo autonomamente il contenzioso – facendo leva su un possibile risparmio economico a fronte della rinuncia alla possibilità di difendersi.
Si chiede la trasmissione del presente comunicato ai Consigli dell’Ordine, al CNF, all’OCF e al CSM.
Torino, 21 febbraio 2023.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino