Giusto il disposto della circolare del Ministero della Giustizia, prot. m_dg.DAG.16/05/2024.0104395.U, si comunica che, a far data dal 20 maggio 2024, l’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115/2002 è dovuto nei soli casi in cui con l’istanza di autorizzazione il giudice tutelare sia investito ex novo, instaurandosi un autonomo procedimento di volontaria giurisdizione (a titolo esemplificativo, possono elencarsi le richieste di autorizzazione ex art. 320 c.c. per il compimento di atti aventi contenuto patrimoniale per necessità o utilità del figlio minore).
Diversamente, qualora la richiesta di autorizzazione costituisca una fase incidentale ad una procedura di tutela (o altra misura di protezione) già instaurata e pendente innanzi al giudice tutelare, non è dovuto alcun ulteriore pagamento dell’importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo stato questo assolto al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento nel cui ambito l’istanza viene proposta.
La Cancelleria dell'Ufficio Tutele