DISPOSIZIONI PROVVISORIE, IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO E LEGGE DI BILANCIO 2025

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Cari Colleghi e Care Colleghe,

con la legge di Bilancio è stato inserito l'obbligo di corrispondere sempre il contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

Con la modifica del Testo Unico spese di Giustizia e l'introduzione del comma 3.1 dell'art. 14 (DPR 115/2002) è stato disposto che:

Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.

Premesso che l’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, ne consegue che il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;

b) nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di euro 43.”

La Corte di Cassazione ha, quindi, richiesto al Ministero cosa, in concreto, le Cancellerie debbano fare: se non iscrivere la causa oppure se rifiutare gli atti di causa.

Nell'attesa di una risposta al quesito vi è stata una riunione informale tra Tribunale di Torino -magistrati e cancellieri -, CoA ed ufficiali giudiziari.

All'esito di tale riunione, al fine di una soluzione provvisoria, è stato comunicato che:

  1. La cancelleria (ordinaria e delle esecuzioni) non rifiuterà gli atti per l’iscrizione, ma invierà una mail ove si invita l’avvocato/a a pagare il CU (anche nella misura minima di Euro 43,00) entro e non oltre due giorni computati come da cpc. Intervenuto il pagamento del C.U., lo stesso verrà allegato come risposta alla mail della cancelleria.

Decorso il termine, senza che l'avvocato/a abbia ottemperato, la cancelleria rifiuterà gli atti.

  1. Nel caso di clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato occorre necessariamente depositare o la delibera di ammissione preventiva del CoA, o, in caso di assenza di delibera del COA, l’istanza depositata per la richiesta di ammissione al pss;
  2. Nel caso di sfratti occorre versare presso gli Ufficiali Giudiziari, già con il deposito della monitoria di sgombero ex art. 608 c.p.c., la ricevuta di versamento telematica di Euro 43,00 (da versare come contributo unificato) che servirà all’ufficiale giudiziario per poter iscrivere a ruolo, depositando il verbale di rilascio.

Tale marca virtuale non verrà “bruciata” e, in caso di adempimento spontaneo dell’intimato/a con il conseguente abbandono della procedura esecutiva, tale importo potrà essere utilizzato per altre procedure.

In caso di mancato deposito di tale versamento la procedura potrebbe subire ritardi in attesa dell’integrazione, atteso che, con la necessità per l’Ufficiale Giudiziario di completare l’iter, anche fiscale, si potrebbe, malauguratamente vedere ritardato l’accesso presso i locali da liberare, accesso necessario per la completezza dello sfratto.

  1. In caso di pagamento parziale del CU, pagamento di Euro 43,00, in luogo di contributo unificato dovuto di importo superiore, resta ferma la procedura di recupero prevista dalla legge di bilancio.

Tali indicazioni verranno rimodulate allorquando il Ministero risponderà al quesito posto dalla Cassazione.

 

Vi informiamo che i Consiglieri referenti del COA sono gli avv. Alessandra Brenchio e Alessandro Alasia.

 

Con i migliori saluti

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

 

 

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